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Lunedì 6 Settembre 2010
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F24

E' un modello unico che consente di versare imposte erariali (Irpef, Iva, ecc.), contributi previdenziali e assicurativi, l'ICI e altri tributi locali. Consente anche di effettuare la compensazione dell'ICI con gli altri tributi.

FATTURA ELETTRONICA
Con il Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52 si introduce  un sistema di fatturazione del tutto innovativo, che permette – per la prima volta – di “dematerializzare” l’intero ciclo di vita di una fattura, dalla sua emissione alla sua conservazione digitale. La fattura in formato digitale per poter essere considerata “fattura elettronica” ai fini tributari non può contenere “macroistruzioni”, nè “codici eseguibili”, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati; deve essere un “documento statico non modificabile”, ossia un documento informatico il cui contenuto risulti nel tempo immutabile e non alterabile. Per attestare la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto è necessaria, inoltre, l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente.
In alternativa all'impiego della firma digitale e dell'utilizzo del riferimento temporale, possono essere utilizzati sistemi di Electronic Data Interchange (sistema di trasmissione elettronica dei dati, più noti con l’acronimo “EDI”), purché detti sistemi siano in concreto idonei ad attestare la data, l'autenticità e l'integrità delle fatture emesse (secondo le indicazioni fornite dalla Raccomandazione della Commissione Ce n. 94/820/Ce del 19 ottobre 1994). La Fattura Elettronica, per il resto, è del tutto equivalente ad una fattura cartacea e, come questa, deve essere sempre redatta secondo le indicazioni fornite dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 633/72 (come integrate dal D. Lgs. 52/2004). La fattura elettronica, pertanto, non può essere emessa in via “sintetica”, dovendo sempre riportare in modo dettagliato le indicazioni obbligatorie.
FIRMA DIGITALE

La firma digitale può essere definita l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale. E' associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che attestano con certezza l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità dello stesso. L'elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che l’Ente Certificatore rilascia al titolare di una smart card. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge. Il certificato digitale di un titolare, una volta entrato a far parte dell'elenco pubblico dei certificati tenuto dall'Ente Certificatore, garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità del titolare.